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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.3.010.10. in V Commissione in sede referente riferita al C. 5534-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/11/2012  [ apri ]
0.3.010.10.
inammissibile

  All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 1, sopprimere le parole da: con particolare riferimento fino a: cuneo fiscale.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, dopo la parola: derivanti aggiungere le seguenti: da quanto previsto dal successivo comma 8 e;
   b) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

  2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
  3. Sull'ammontare dei costi ammissibili il credito d'imposta si applica con la seguente articolazione:
   a) 10 per cento, per gli investimenti in ricerca e sviluppo intramuros così articolato: 5 per cento sul volume complessivo e 5 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente;
   b) 40 per cento, per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici o organismi di ricerca, così articolato: 20 per cento sul volume complessivo e 20 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente.

  4. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
  5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili ed i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria.
  7. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1. Fino alla attuazione di tale Fondo, si provvede mediante riduzione delle missioni di spesa di cui all'allegato 3, secondo gli importi indicati nell'allegato stesso. Sono fatte salve le risorse relative alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio nell'ambito dell'Unione europea.
  9. I Ministri competenti ripartiscono tra i provvedimenti facenti parte delle missioni di spesa di cui all'allegato 3 la riduzione di cui al comma precedente. Nelle more della definizione di tale ripartizione, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nel comma 8.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione dei trasferimenti e ai contributi di cui al comma 1 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative, anche di carattere normativo. Ove necessario, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 3

Missione 2013 2014 2015
Competitività e sviluppo delle imprese 240240192,5
Diritto alla mobilità 606020
L'Italia nell'Europa e nel mondo 18
Sviluppo e riequilibrio territoriale 29,5
TOTALE 300300300
em. 3.010.
ident. 0.3.010.12.