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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 5534-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2012  [ apri ]
8.03. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro).

  1. All'articolo 110, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 7, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
   «c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) del presente comma, attivabili con moneta, gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
   c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.»;
   b) dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
  «7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 7, e la regolamentazione amministrativa dei medesimi ivi compresi i parametri numerici e quantitativi di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfettaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni.
  7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro, o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto vendita.
  7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con provvedimento di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni»;
   c) al comma 9, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
   «f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;
   f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale».