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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.15. in V Commissione in sede referente riferita al C. 5534-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2012  [ apri ]
9.15. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:
   a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
   b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;
   c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, la quota di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è incrementata in misura tale da garantire l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un gettito pari a quello derivante per l'anno 2011 dalla quota dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, abrogato ai sensi del comma 1-ter, da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La misura dell'incremento è stabilita entro il 31 marzo 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:
   a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
   d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso Art. 16-bis, comma 2, premettere le parole: Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   b) al medesimo capoverso Art. 16-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quattro mesi e le parole: alla riprogrammazione con le seguenti: all'adozione di un piano di riprogrammazione;
   c) al medesimo capoverso Art. 16-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 marzo con le seguenti: entro il 30 giugno e sostituire il secondo periodo con il seguente: Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, previa adozione da parte delle regioni a statuto ordinario del piano di riprogrammazione di cui al comma 4.;
   d) al medesimo capoverso Art. 16-bis, comma 6, secondo periodo dopo le parole: a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 2, lettera e), aggiungere le seguenti: effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio;
   e) al medesimo capoverso Art. 16-bis, comma 8, secondo periodo, premettere le parole: Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,;
   f) sopprimere il comma 2.