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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.05. in XII Commissione in sede consultiva riferita al C. 5534-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/10/2012  [ apri ]
5534-bis/XII/6.05.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. – Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 348-bis.
(Esercizio abusivo della professione di medico e di odontoiatra).

  Chiunque abusivamente esercita la professione di medico chirurgo e di odontoiatra è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. Il condannato è soggetto alla confisca dell'immobile e delle attrezzature e strumenti utilizzati ai fini di commettere il reato. I beni mobili ed immobili di cui trattasi vengono destinati alle strutture pubbliche o private che offrono cure e assistenza a persone in difficoltà economico e/o sociale.».

ident. 6.02.