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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.1. in XII Commissione in sede consultiva riferita al C. 5534-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/10/2012  [ apri ]
5534-bis/XII/6.1.

  Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente:
  3-bis. Il comma 3 dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
  «3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie che intendono operare nel S.S.N. in regime di accreditamento, il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 493, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 398, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. La verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno non è richiesta per le strutture che chiedono di poter operare in regime privato senza oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le regioni provvedono all'attuazione del presente comma».