Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. – Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 348-bis.
(Esercizio abusivo della professione di medico e di odontoiatra).
Chiunque abusivamente esercita la professione di medico chirurgo e di odontoiatra è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. Il condannato è soggetto alla confisca dell'immobile e delle attrezzature e strumenti utilizzati ai fini di commettere il reato. I beni mobili ed immobili di cui trattasi vengono destinati alle strutture pubbliche o private che offrono cure e assistenza a persone in difficoltà economico e/o sociale.».