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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.90. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
3.90.

  Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
  38-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente:

«Art. 62-quater.
(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo).

  1. Qualsiasi prodotto che utilizzi sostanze, naturali o frutto di sintesi chimica, che abbia la funzione di succedaneo del tabacco o dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, e che non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è assoggettato ad imposta di consumo nelle misure stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La medesima imposta di consumo si applica altresì alle sostanze indicate nel presente comma.
  2. Ai prodotti ed alle sostanze di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni in materia di divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo e di distribuzione, detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per l'iscrizione in apposita tariffa dei prodotti e sostanze di cui al comma i e per l'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso dei medesimi».

ex 12. 187.