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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.8. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
3.8.
inammissibile

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia, disciplinate dall'articolo 12 dei decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementate come stabilito dal decreto di cui al comma 2-quater, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 4.271 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.973 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
  2-ter. Dopo l'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente lettera: «b.1) Le detrazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) spettano anche per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi. La detrazione spetta a condizione che la convivenza duri da almeno due anni, risultante da certificato di residenza anagrafica.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal comma 2-bis.

vedi 12. 395