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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.71. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
3.71.

  Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
  24-bis. Sono esenti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali i contratti di permuta immobiliare, ove conclusi tra imprese cessionarie operanti nel settore delle costruzioni e persone fisiche cedenti che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità per l'esenzione dalle imposte di cui al precedente periodo.
  24-ter. Al fine di provvedere agli oneri di cui al comma 24-bis, a decorrere dall'anno 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo con una dotazione annua di 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

ex 12. 198.