Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
24-bis. Sono esenti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali i contratti di permuta immobiliare, ove conclusi tra imprese cessionarie operanti nel settore delle costruzioni e persone fisiche cedenti che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità per l'esenzione dalle imposte di cui al precedente periodo.
24-ter. Al fine di provvedere agli oneri di cui al comma 24-bis, a decorrere dall'anno 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo con una dotazione annua di 10 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.