Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2013, se, in ciascun anno, l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma dei periodi precedenti è superiore alla media del corrispondente credito d'imposta esistente nei cinque anni precedenti, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero ceduta a società o enti non appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In quest'ultimo caso, il credito è cedibile da parte del cessionario.».
Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.