Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:
«9-ter. Sono esclusi dall'imposta gli immobili acquistati dall'impresa costruttrice e destinati a nuova vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso beati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni».
Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.