stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.68. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
3.68.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:
  «9-ter. Sono esclusi dall'imposta gli immobili acquistati dall'impresa costruttrice e destinati a nuova vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso beati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni».

  Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

ex 12. 426.