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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.61. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
3.61.

  Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
  17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, intestati al cliente, ivi compresi i depositi bancari e postali, presso il medesimo ente gestore, è complessivamente non superiore a euro 5.000.».

  Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

ex 12. 331.