Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, intestati al cliente, ivi compresi i depositi bancari e postali, presso il medesimo ente gestore, è complessivamente non superiore a euro 5.000.».
Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.