Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione con le seguenti: con le seguenti aliquote commisurate al valore della transazione: a) 0,125 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58; b) 0,06 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari la cui esecuzione delle negoziazioni avviene fuori dai mercati regolamentati; c) 0,05 per cento sulla compravendita degli altri strumenti finanziari ivi incluse la compravendita di azioni.