Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione, con le seguenti: con le seguenti aliquote commisurate al valore della transazione: a) 0,125 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58; b) 0,06 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari la cui esecuzione delle negoziazioni avviene fuori dai mercati regolamentati; c) 0,05 per cento su a compravendita degli altri strumenti finanziari ivi incluse la compravendita di azioni.
Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a 5.000 euro».