Al comma 14, primo periodo premettere le parole: In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria;
Conseguentemente:
a) al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole: sempre che una delle controparti sia residente nel territorio stesso;
b) al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le operazioni su strumenti finanziari derivati aventi l'esclusiva finalità di copertura dai rischi di cambio, di interesse e di prezzo di merci e materie prime, si applica l'aliquota ridotta dello 0,01 per cento;
c) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al comma 17 stabilisce le modalità per distinguere gli operatori ad elevata frequenza di scambio, per i quali l'imposta si applica sulle singole operazioni, dagli altri operatori, per i quali l'imposta si applica sulle posizioni nette a fine giornata;
d) al comma 17 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 18 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima.