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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.49. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
3.49.

  Al comma 14, primo periodo premettere le parole: In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria;

  Conseguentemente:
   a) al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole: sempre che una delle controparti sia residente nel territorio stesso;
   b) al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le operazioni su strumenti finanziari derivati aventi l'esclusiva finalità di copertura dai rischi di cambio, di interesse e di prezzo di merci e materie prime, si applica l'aliquota ridotta dello 0,01 per cento;
   c) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al comma 17 stabilisce le modalità per distinguere gli operatori ad elevata frequenza di scambio, per i quali l'imposta si applica sulle singole operazioni, dagli altri operatori, per i quali l'imposta si applica sulle posizioni nette a fine giornata;
   d) al comma 17 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 18 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima.

ex 12. 300.