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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.30. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
3.30.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1o gennaio 2013, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti.

  Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

ex 12. 188.