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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.29. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
3.29.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. I commi 290, 291. 292 e 293 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono sostituiti dai seguenti:
  «290. Ai fini del contenimento della dinamica inflazionistica, specialmente in presenza di aumenti dei prezzi nei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti finiti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le misure delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante sono variate separatamente ad ogni trimestre allo scopo di compensare le eventuali maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni dei prezzi industriali dei suddetti carburanti, espressi in euro, tenendo conto delle variazioni del valore medio degli stessi prezzi nel trimestre di riferimento rispetto al trimestre precedente. I prezzi industriali dei carburanti cui fare riferimento sono quelli pubblicati sull’Oil Bulletin della Commissione europea rispettivamente per la benzina e per il gasolio usato come carburante.
  291. Per ciascuno dei carburanti, la variazione di cui al comma precedente è adottata entro trenta giorni dalla fine del trimestre, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nel caso sia possibile variare l'accisa per quel carburante per un valore di almeno un centesimo di euro al litro in relazione all'ammontare delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto. Le variazioni delle aliquote debbono essere effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise e dal provvedimento di cui sopra non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  292. Nel caso in cui le variazioni dei prezzi e l'andamento delle entrate dell'imposta sul valore aggiunto non permettano le variazioni di accisa nella misura minima di cui al comma 291, le eventuali maggiori entrate vengono cumulate separatamente per ciascun carburante per essere considerate nel calcolo del primo provvedimento che sia possibile emanare ai sensi del comma precedente.
  293. La prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti avviene a partire dal riferimento all'intero secondo semestre del 2012, rispetto ai valori del semestre precedente, e il decreto che stabilisce le eventuali variazioni delle aliquote dell'accisa deve essere adottato entro il 31 gennaio 2013».

ex 12. 301.