Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3-ter. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte infine le seguenti parole: «il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale».
Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.