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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.21. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
3.21.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per gli anni 2013 e 2014 è previsto, in via sperimentale, che l'importo fissato dal comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, venga aumentato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 43 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite massimo di onere previsto al precedente comma 3.
  3-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3-bis, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

ex 12. 425.