Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, le prestazioni sostitutive della mensa aziendale limitatamente all'importo eccedente la somma prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e fino al raggiungimento della soglia di 7,00 euro, sono soggette ad una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.
3-ter. Nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 le somme di cui al comma 3-bis beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate dal comma precedente e a concorrenza della somma di 50 milioni per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014.
3-quater. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 3-bis e 3-ter entro il 15 gennaio 2013.