Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: «limitatamente» sono inserite le seguenti: «alla pesca e». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le relative variazioni di bilancio.