Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
40-bis. All'articolo 13, comma 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso sia adottata un'aliquota superiore al massimo ordinariamente consentito agli alloggi non abitati, inutilizzati e che non risultino locati da oltre tre anni con regolare contratto di affitto registrato, l'aliquota relativa alle abitazioni locate con contratti stipulati o rinnovati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, deve essere pari all'aliquota di base di cui al comma 6, diminuita in misura almeno pari al superamento del massimo consentito di cui al presente periodo».