stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.102. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
3.102.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  Art. 40-bis. Al fine di favorire il rilancio del settore legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, alla Tabella A – Parte II, dopo il numero 24 è inserito il seguente: «24-bis) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis)»;
  40-ter. La misura si applica limitatamente agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  40-quater. All'onere di cui ai commi 40-bis e 40-ter, valutato in 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante l'incremento di un punto percentuale, per il medesimo periodo temporale, dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  40-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 12. 013.