stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.74. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
2.74.

  Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese e variazioni di cui a peno o successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.
   alla tabella E, Missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale, Programma: politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti variazioni:

  2013:
   CP: –6.000.000;
   CS: –6.000.000.

  dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
  Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

vedi 8. 371.