Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.
Conseguentemente:
all'articolo 3:
sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento sono rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per cento»;
comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese e variazioni di cui a peno o successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.
alla tabella E, Missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale, Programma: politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti variazioni:
2013:
CP: –6.000.000;
CS: –6.000.000.
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.