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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.68. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
2.68.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
   29-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:
  «11-bis. Nei limiti di spesa di 110 milioni, le province e i comuni con più di 5.000 abitanti, che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, possono derogare all'osservanza dei meccanismi previsti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno successivo, limitatamente alle spese necessarie per l'attuazione di piani per la messa in sicurezza del proprio territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, in conformità alle condizioni e alle modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
  40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
   b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
   c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

ex 8. 232.