Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:
«17. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2013, è fissato in 2 milioni di euro. Per l'anno 2013 è concesso un ulteriore contributo pari a euro 1.934.000».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3.934.000 euro per l'anno 2013, e pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.