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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.64. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
2.64.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge tra le operazioni di interesse pubblico attivate dalla Cassa depositi e prestiti Spa con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche i programmi promossi dalle amministrazioni comunali aventi un numero di abitanti inferiore a 15.000, destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta, di energia da fonti rinnovabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge autorizza e disciplina le attività di cui al presente comma.

ex 8. 52.