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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.54. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
2.54.

  Sopprimere il comma 24.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40-bis. In conseguenza delle eccezionale situazione di siccità che ha caratterizzato l'annata agraria 2012 nella regione Veneto, i terreni particolarmente danneggiati, nei quali risulta un danno sulla produzione lorda vendibile superiore al 30 per cento rispetto alla produzione ordinaria del triennio precedente, sono esenti dall'imposta sui redditi dominicali e agrari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  40-ter. I territori ammessi a beneficiare della esenzione di cui al comma 40-bis sono individuati con deliberazione della giunta regionale entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ex 8. 194.