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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.53. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
2.53.

  Sopprimere il comma 24.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 29;
   al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:
315 milioni con le seguenti: 115 milioni;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
   44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
   all'articolo 3:
   dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

   40-bis. Con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale, la deduzione ai fini Irap di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.448, è innalzata ad euro 6.500 per il periodo di imposta 2013 e per il triennio 2013-2015 i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni.
   comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
   alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale». Programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

  2013:
   CP: –6.000.000;
   CS: –6.000.000.

  dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

vedi 8. 203.