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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.50. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
2.50.

  Sopprimere il comma 24.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
  26-bis. Il comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è abrogato.
   sopprimere il comma 29;
   al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
    44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
   all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
   alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» Programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», voce Ministero dello sviluppo economico, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

  2013:
   CP: – 6.000.000;
   CS: – 6.000.000.

  dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

vedi 8. 140.