Sostituire il comma 21 con i seguenti:
21. All'articolo 2, del decreto legge agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito con il seguente:
«6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 23 per cento.»;
b) al comma 13, lettera a), numeri 1 e 3, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
21-bis. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2014.
21-ter. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni cui comma 21, eccedenti quelle necessarie a compensare integralmente gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, sono versate al fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo e per la riduzione del cuneo fiscale, di cui all'articolo 1, comma 79, della presente legge.