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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.39. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
2.39.

  Al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che non rientrino nei casi di cui alle lettere d) e maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi 24 mesi.

  Conseguentemente:
   a) al comma 19, sostituire le parole: nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: nel limite massimo di 564 milioni di euro per l'anno 2013, di 634 milioni di euro per l'anno 2014, di 635 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 546 milioni di euro per l'anno 2017, di 530 milioni di euro per l'anno 2018, di 528 milioni di euro per l'anno 2019 e di 510 milioni di euro per l'anno 2020;
   b) dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
   20-bis. Qualora risultasse necessario in seguito al monitoraggio di cui al comma 20, il beneficio di cui al comma 16 è coperto con quota parte delle risorse derivanti dal maggiore gettito determinato dalle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al presente comma. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:
   «e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   e-bis) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
   e-ter) oltre 150.000 euro, 49 per cento».

  Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

ex 0. 8. 500. (nuova formulazione) 55.