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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.27. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
2.27.

  Sostituire il comma 16 con il seguente:
  16. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
   2) all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;
   3) dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:
   «e-ter) Le disposizioni di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, si applicano anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
    1) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi sottoscritti in sede governativa o non governativa stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che perfezionino i requisiti per il pensionamento entro 24 mesi dalla data di fine del periodo di fruizione del trattamento di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base degli accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni;
    2) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, a condizione che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2014;
    3) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012 unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa, o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014;
    4) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi 24 mesi.».

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 24 e 29;
   al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
   all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
   alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

  2013:
   CP: – 6.000.000;
   CS: – 6.000.000.
   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alta razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
    2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

vedi 0. 8. 500. (nuova formulazione). 29.