Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Per la determinazione dell'importo del Fondo di cui al comma 15, ed attribuibile a ciascun ente, si considera in via prioritaria l'importo della detrazione operata, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.