Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, non trova applicazione per gli enti i cui consigli negli ultimi dieci esercizi sono stati sciolti in applicazione del comma 1 dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.