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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.11. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
2.11.

  Sopprimere il comma 12.

  Conseguentemente, dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
  27-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attivazione del Fondo per interventi straordinari di adeguamento degli edifici scolastici che sono stati oggetto di calamità naturali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
  27-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 27-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

vedi 8. 551.