Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota pari almeno al 75 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento del trasporto automobilistico, dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, tram, metro e navigazione marittima, lacuale, fluviale, lagunare e impianti a fune.