Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013 le regioni a statuto ordinario destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1, trasmettono per via telematica e con cadenza annuale all'Osservatorio di cui al comma 8 dati relativi all'ammontare delle risorse destinate rispettivamente ai servizi ferroviari di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e al trasporto automobilistico, ai servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, tram, metro e navigazione marittima, lacuale, fluviale, lagunare e impianti a fune.