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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.8. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
1.8.

  Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:
  30-bis. L'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è ridotta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, del 10 per cento in misura permanente.
  30-ter. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 30-bis, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, sono destinati:
   a) per un ammontare pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al funzionamento dei Comites e dei CGIE;
   b) per un ammontare pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
   d) per un ammontare pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento della cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;
   e) per un ammontare pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;
   f) la restante quota, pari a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato.

ex 3. 89.