Sopprimere il comma 98.
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le aliquote di accisa di cui al comma 9 sono ridotte del 50 per cento nelle regioni in cui sono dislocati stabilimenti di produzione di carburanti. I relativi oneri sono ripartiti sull'intero territorio nazionale.