stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.6. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
1.6.

  Al comma 20, lettera a), sopprimere il numero 3).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 4. – (Lotta all'evasione fiscale). 1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
   b) al comma 5, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
   c) al comma 8, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
   d) al comma 12, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
   e) al comma 13, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro».

  2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro».
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
   b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
   a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
   b) il decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
   c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  5. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nei quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte del soggetti passivi.
  7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.
  8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.
  9. I dati comunicati al sensi dei comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.
  10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

ex 3. 35.