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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.57. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
1.57.

  Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
  94-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge 25 giugno 2002, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, suddivisi per classe demografica. A decorrere dalla data di efficacia del decreto, gli enti che risultino collocati ad un livello eccedente il 20 per cento rispetto ai suddetti parametri applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 2».

ex 5. 015.