Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio.
2. È fatto divieto agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi e delle sanzioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per spese correnti e per scopi diversi dalla loro finalità.