Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
94-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. La tariffa è commisurata, in tutto o in parte, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie calpestabile, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12.
Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria classificate nel gruppo R di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal predetto decreto».