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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.41. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
1.41.

  Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
  90-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. Le Regioni, al fine di ridurre le spese di personale e riorganizzare le proprie strutture amministrative, possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 11, lettera a) nei termini e con le modalità previsti dalla medesima lettera. Le Regioni entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al primo periodo procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti non economici dipendenti e ausiliari e nei casi di soppressione delle comunità montane».

ex 5. 36.