Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:
122. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non sono erogati rimborsi e contributi pubblici ai partiti e movimenti politici, anche se riferiti a rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla medesima data.
123. Sono abrogati:
a) gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
b) gli articoli da 1 a 6 della legge 6 luglio 2012, n. 96.