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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.113. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
1.113.

  Dopo il comma 115, aggiungere i seguenti:
  115-bis. Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, nonché di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione.
  26. Le iniziative di riqualificazione energetica degli impianti e dei sistemi d'illuminazione con l'implementazione di tecnologie innovative ad alta efficienza energetica di cui al comma 25 sono individuate dall'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di seguito denominata Agenzia, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua altresì le modalità di supporto tecnico-scientifico e di consulenza agli enti locali per la realizzazione di tali iniziative mediante ricorso a Società di Servizi Energetici (ESCO) e l'attivazione di accordi contrattuali denominati «finanziamento tramite terzi», allo scopo di recuperare l'investimento effettuato e di remunerare il capitale investito in proporzione e in base al risparmio derivante dal progetto, senza oneri per gli enti locali e per il bilancio dello Stato.
  115-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia definisce i requisiti essenziali di sistemi intelligenti di controllo, diagnostica e monitoraggio da installare nei nuovi impianti in funzione delle diverse ore del giorno, delle stagioni, delle condizioni climatiche e del grado di funzionalità degli impianti nonché i requisiti essenziali dei sistemi informatici utili per conseguire i più elevati livelli di efficienza illuminotecnica, energetica ed economica. L'Agenzia provvede inoltre a individuare i criteri per la diagnosi energetica prima e dopo l'intervento, al fine di verificarne e valutarne i risultati ottenuti in termini di efficienza energetica e riduzione dei consumi. Gli oneri relativi ai sistemi di controllo e di diagnosi energetica sono compresi nel costo dell'investimento e finanziati con le medesime modalità.
  115-quater. Al fine di adottare misure di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale le risorse rivenienti dal beneficio netto derivante dalla differenza, per ogni comune, tra la vecchia e la nuova bolletta energetica e la quota di rimborso alla ESCO sono destinate all'installazione, nel medesimo comune, di sistemi di illuminazione nei quartieri a rischio e nelle periferie disagiate.

vedi 7. 71.