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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.14. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
3.14.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 950 milioni con le seguenti: 888 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 338 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis). In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, il limite di importo complessivo giornaliero, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, è elevato a euro 7,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione della misura. L'agevolazione di cui al presente comma trova applicazione nel limite massimo di onere di 62 milioni di euro annui nel 2013 e nel 2014, Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo Ministero, Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al quarto periodo.

vedi 12. 329.