stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.77. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
2.77.

  Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 215 milioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
    2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

vedi 8. 201.